L’assegno mensile di invalidità è stato istituito con Legge n. 118 del 30 marzo 1971 che all’art. 13 prevedeva tale beneficio per gli invalidi ai quali fosse stata riconosciuta un’invalidità almeno del 67%.
Con successivo Decreto Legislativo n. 509 del 23 novembre 1988, n. 509, all’art 9, tale percentuale è stata elevata al 74%.
Requisiti
Per beneficiare dell’assegno mensile di invalidità occorre:
Non occorre la necessaria iscrizione nelle liste di collocamento speciali per avere diritto all’assegno, ma l’interessato deve produrre all’Inps, annualmente, una dichiarazione sostitutiva (dichiarazione di responsabilità) che attesti di prestare o non prestare attività lavorativa. Tale dichiarazione va fatta entro il 31 marzo di ogni anno.
E’ importante sapere che è possibile l’iscrizione alle liste di collocamento mirato anche se la persona invalida svolge un’attività lavorativa minima che non comporti il superamento di un reddito personale annuo pari a 8000 euro (in caso di lavoro dipendente) o 4800 euro (in caso di lavoro autonomo, salvo maggiorazioni regionali; messaggi Inps n.3043 del 6.2.2008, n. 5783 del 6.3.2008 e n. 6324 del 17.3.2008). Tuttavia, nel caso di superamento del limite di reddito previsto per l’assegno, pur in presenza di iscrizione alle liste di collocamento, non si ha diritto all’assegno.
Divieto di cumulo
L’assegno è incompatibile con:
E’ però data la facoltà all’interessato di optare per il trattamento più favorevole; l’opzione deve essere esercitata entro30 giorni dalla notifica del verbale dalla competente commissione sanitaria che ha riconosciuto l’invalidità parziale (D.M. 553/92) .
Unicamente nel caso di pluriminorazioni, l’assegno mensile è cumulabile con:
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, l’assegno mensile di invalidità viene trasformato in assegno sociale. La trasformazione è automatica e l’importo dell’assegno sociale non può essere inferiore a quanto precedentemente percepito a titolo di assegno mensile di invalidità.
L’assegno mensile viene erogato dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento sanitario dell’invalidità.
L’assegno mensile viene corrisposto per 13 mensilità e l’Importo per il 2014 è pari ad euro 279,19